Regolamento

ART. 1 – Finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento integra lo Statuto dell’Associazione nazionale ‘Proteo Fare Sapere’ (approvato dall’assemblea congressuale il 21 marzo 2015), di cui esplicita modalità organizzative, funzionali ed operative a livello regionale e nei rapporti con la struttura nazionale.

E’ tra gli obiettivi di questo Regolamento quello di dar vita ad una forma organizzativa che sia in grado di favorire l’attività comune e la comunicazione tra le persone, esaltandone le caratteristiche umane e le capacità inventive e di elaborazione professionale ed innovativa. Per realizzare tali obiettivi ci dovrà essere un raccordo con l’Associazione Proteo nazionale in grado di:

  • uniformare ed armonizzare gradualmente le pratiche riguardanti la gestione delle risorse nei territori in cui si esplica l’attività dell’Associazione;
  • adottare metodiche di rendicontazione e di gestione amministrativa uniformi su tutto il territorio nazionale;
  • rafforzare le relazioni, i rapporti, il sostegno reciproco tra centro e periferia nelle materie riguardanti gli scopi dell’Associazione;
  • stabilire una proficua collaborazione con la FLC CGIL.

ART. 2 – Organi dell’Associazione e gratuità degli incarichi.

Sono Organi dell’Associazione:

–     il Presidente, di cui al successivo art. 7;

-l’Ufficio di presidenza regionale, di cui ai successivi artt. 6, 8 e 9;

-l’Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 10;

-il Collegio dei Revisori dei conti, di cui al successivo art. 13.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito. E’ facoltà dell’Ufficio di presidenza prevedere forme di rimborso delle spese vive, sostenute per impegni derivanti direttamente dall’attività dell’Associazione.

ART. 3 – Strutture di ambito territoriale.

Sul territorio regionale sono presenti e attive le seguenti strutture di ‘Proteo Fare Sapere’ di ambito territoriale:

Le norme di funzionamento delle strutture di ambito territoriale dovranno essere conformi allo Statuto dell’Associazione ed al presente Regolamento. L’attività delle strutture di ambito territoriale deve essere coordinata con quella della struttura regionale e sarà volta fondamentalmente a mantenere uno stretto e frequente contatto tra i soci di una stessa area geografica, a stimolare lo scambio di idee e di notizie, a favorire la formulazione di suggerimenti e di proposte per la struttura regionale.
L’attività delle strutture di ambito territoriale sarà anche volta ad organizzare corsi, incontri, convegni, seminari e iniziative culturali a livello locale.

L’attivazione o la disattivazione di strutture di ambito territoriale nell’intervallo temporale tra un Congresso e  l’altro viene deliberata dall’Assemblea dei soci.

ART. 4 – Modalità di ammissione dei soci e loro registrazione.

Per entrare a fare parte dell’Associazione in qualità di socio, occorre compilare una scheda di adesione dopo avere preso visione ed accettato le norme dello Statuto e del presente Regolamento. L’iscrizione comporta il versamento di una quota sociale di Euro 10,00 annuali. Al socio verrà consegnata una tessera che certifica l’avvenuta ammissione.

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l’esclusione dall’Associazione.

L’elenco dei soci iscritti, con relativi recapiti, è contenuto in apposito registro (anche in formato elettronico). Per ogni socio vengono registrati i versamenti annuali.

Sono soci di diritto, salvo rinuncia scritta, tutti i componenti dei direttivi provinciali e regionali della FLC CGIL. Per questi soci il versamento della quota sociale verrà effettuato annualmente dalla FLC CGIL nazionale.

ART. 5 – Status del socio.

Il socio regolarmente iscritto ha diritto di:

  • partecipare all’Assemblea con facoltà di parola e di voto;

La perdita della qualifica di ‘socio’ viene così gestita:

  • decadenza: delibera dell’Ufficio di presidenza da ratificare in Assemblea. Si considera decaduto il socio che non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi;
  • recesso: registrazione diretta sul registro dei soci al termine dell’anno solare nel quale si riceve la richiesta di recesso;
  • esclusione: decisione dell’Assemblea su proposta dell’Ufficio di presidenza. L’esclusione del socio viene decisa nei casi di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in sede penale, nonché di comportamenti che risultino contrari alle norme dello Statuto o di questo Regolamento o che comunque ledano il prestigio e la reputazione dell’Associazione.

ART. 6 – Ufficio di presidenza.

L’Ufficio di presidenza, eletto dall’Assemblea congressuale, è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da un rappresentante di ciascuno dei Proteo di ambito territoriale regolarmente costituiti sul territorio regionale.

Nel caso in cui l’Assemblea congressuale lo giudichi opportuno e necessario, a detti componenti dell’Ufficio di presidenza può aggiungersi un Direttore.

ART. 7 – Il Presidente.

Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell’Associazione, ha automaticamente l’uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Compete, inoltre, al Presidente:

  • rappresentare l’Associazione nei rapporti con le Istituzioni (quelle, in particolare, del mondo della conoscenza) e dinanzi a qualsiasi autorità, sia amministrativa che giudiziaria, in qualsiasi sede e per qualsiasi affare;
  • operare su conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione, effettuare operazioni di deposito e prelievo, richiedere fidi e compiere in genere presso Banche, Istituti di Credito, Istituti di Emissione e presso qualsiasi altro Ente tutte le operazioni di  carattere  economico e finanziario, sia attive che passive, che si rendano necessarie o utili per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • procedere alla stipulazione di contratti di locazione ed affitto per uffici e locali da adibirsi all’uso dell’Associazione.

ART. 8 – Suddivisione dei compiti all’interno dell’Ufficio di presidenza.

I componenti dell’Ufficio di presidenza collaborano con il Presidente, che rappresenta l’Associazione verso l’esterno secondo quanto previsto dal precedente art. 6 e, più in generale, dalla Legge; uno dei due Vice-Presidenti assume funzioni vicarie del Presidente e si occupa, in particolare, della tenuta costante della comunicazione tra l’Ufficio di presidenza e le altre strutture dell’Associazione, regionali e nazionali; il secondo Vice-Presidente cura gli aspetti organizzativi e la tenuta dei Registri ufficiali dell’Associazione. Ove sia presente il Direttore, il Presidente può delegare a questo parte dei compiti dell’Ufficio di presidenza. In particolare, il Direttore sostiene tecnicamente tutte le iniziative decise dagli organi dell’Associazione, mantiene e sviluppa i contatti ordinari interni ed esterni, assicura la diffusione della documentazione scientifica e tecnica prodotta nell’ambito dell’Associazione stessa o ad essa pervenuta.

In caso di impossibilità temporanea da parte del Presidente a svolgere le proprie funzioni, subentra nella carica e nelle funzioni il Vice-Presidente vicario.

ART. 9 – Riunioni dell’Ufficio di presidenza.

Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono convocate dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista, con i mezzi di comunicazione idonei a raggiungere tutti i componenti. In caso di comprovata urgenza l’anticipo potrà essere ridotto fino a non meno di due giorni. La convocazione darà conto dell’ordine del giorno, della sede e degli orari previsti.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto un verbale su apposito registro (anche in formato elettronico).

ART. 10 – Assemblea dei soci.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima convocazione e con i mezzi di comunicazione idonei a raggiungere la generalità dei soci. La convocazione conterrà l’indicazione dell’Ordine del giorno, della sede e degli orari previsti.

L’Ordine del Giorno dovrà essere preparato a cura dell’Ufficio di Presidenza, tenendo conto anche di eventuali indicazioni e suggerimenti pervenuti dai Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente da lui delegato.

L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei soci, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.

Di norma le votazioni in Assemblea avverranno in modo palese, per alzata di mano, con controprova. E’ facoltà del Presidente dell’Assemblea adottare per singole votazioni il voto segreto mediante scheda da predisporsi di volta in volta.

Le deliberazioni adottate saranno valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione assembleare viene redatto, su apposito registro (anche in formato elettronico) un verbale, a cura di un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea all’inizio dei lavori.

ART. 11 – Piani di lavoro annuali.

I valori, gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione, definiti nello Statuto e in questo Regolamento, danno luogo al progetto dell’attività associativa, che è riportata nel piano di lavoro annuale elaborato dall’Ufficio di presidenza ed approvato dall’Assemblea dei soci. Il piano di lavoro annuale deve essere approvato entro il 15 luglio di ogni anno e fa riferimento alle attività da svolgere nei dodici mesi successivi.

ART. 12 – Gestione amministrativa.

L’Ufficio di presidenza regionale è responsabile della tenuta dei libri contabili e deve:

– redigere un preventivo di spesa conforme alle previsioni del piano di lavoro annuale approvato;

– redigere il consuntivo annuale del piano di spesa.

Sia il documento preventivo sia quello consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci. I documenti approvati dall’Assemblea verranno trasmessi alla struttura nazionale dell’Associazione.

Eventuali fornitori devono presentare un preventivo, intestato all’Associazione, che rechi chiaramente indicati i materiali offerti, i tempi di consegna e le condizioni di pagamento, nonché le eventuali spese di spedizione o la possibilità di ritiro ed il periodo di validità del preventivo stesso. La firma sui c/c intestati all’Associazione è sempre doppia: del Presidente e del Vice-Presidente vicario. La firma del Vice-Presidente vicario viene utilizzata solo in caso di palese impedimento del Presidente.

ART. 13 – Collegio dei Revisori dei conti.

L’Ufficio di presidenza designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due membri supplenti, anche tra soggetti non associati. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile e di esaminare i documenti preventivi e consuntivi fornendo il proprio parere di merito all’Ufficio di presidenza.

ART. 14 – Comitato tecnico-scientifico regionale.

L’Ufficio di presidenza può proporre all’Assemblea dei soci, chiamata ad approvarla, la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico regionale. Il Comitato è organo consultivo che agisce su incarico dell’Ufficio di presidenza, fornendo valutazioni e pareri, effettuando ricerche ed elaborando progetti operativi riguardanti le attività dell’Associazione. Il Comitato tecnico-scientifico potrà altresì elaborare ed inoltrare all’Ufficio di presidenza, su propria iniziativa, indicazioni e proposte sempre riferite all’attività dell’Associazione.

Le riunioni del Comitato saranno convocate dal Presidente e presiedute dal Presidente stesso o da un componente del Comitato all’uopo delegato.

ART. 15 – Collegio dei probiviri.

Se lo riterrà utile, o se vi sarà richiesta in tal senso dall’Assemblea dei soci, il Presidente promuoverà l’istituzione di un Collegio dei probiviri, composto da tre soci. Compito di tale Collegio sarà quello di esaminare, su incarico del Presidente, i casi di contrasto tra i soci e tra i soci e l’Associazione. Il Collegio dei probiviri, che sarà presieduto dal componente più anziano per età, vigilerà anche autonomamente sull’operato dell’Associazione e dei suoi Organi perché sia garantita l’osservanza dei principi statutari, delle norme regolamentari e dei codici deontologici.

L’attività del Collegio sarà libera e potrà prevedere contatti diretti e riservati con i soci interessati, con i soci informati dei fatti e con i membri dell’Ufficio di presidenza.

La scelta dei membri del Collegio dei probiviri sarà effettuata dall’Ufficio di presidenza. Le dimissioni di uno qualsiasi dei tre membri comportano la decadenza dell’intero Collegio e la conseguente nomina di un nuovo Collegio.

ART. 16 – Proprietà intellettuale.

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, testi ecc., forniti dai soci in qualunque modalità, quando non diversamente concordato con l’Ufficio di presidenza, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione, che ne dispone a sua discrezione.

ART. 17 – Uso del logo.

Il logo dell’Associazione, il cui uso è delegato dalla struttura nazionale agli Uffici di presidenza regionali, può essere utilizzato, in ogni circostanza e per qualsiasi iniziativa, esclusivamente a seguito di autorizzazione specifica dell’Ufficio di presidenza regionale.

ART. 18 – Decorrenza e validità del Regolamento.

Il presente Regolamento decorre dal ……. in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei soci ed è valido per tutti i soci presenti e futuri. Il presente Regolamento può essere modificato in base alle necessità che si presenteranno in futuro, le modifiche andranno presentate in sede di Assemblea dei soci e sono soggette ad approvazione da parte della stessa Assemblea. Le modifiche approvate verranno quindi comunicate all’Ufficio di presidenza nazionale, che ne valuterà la coerenza con le norme statutarie e, nei casi dubbi o controversi, le sottoporrà all’approvazione del Consiglio nazionale.

ART. 19 – Rinvio a normativa sovraordinata.

Per tutto ciò che non è specificato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione ed alle norme di Legge vigenti.