Statuto

Statuto di Proteo Fare Sapere – R O M A
Votato all’ unanimita’ in occasione del Congresso nazionale
del 18 dicembre 2010

Art. 1  E’ costituita l’Associazione professionale denominata “PROTEO FARE SAPERE”. Gia’ fondata in data 1986 con atto notarile.
L’ Associazione ha sede in Roma all’ indirizzo stabilito con delibera dall’ esecutivo nazionale.

Art. 2  Scopi

PROTEO FARE SAPERE e’ un’ associazione con scopi di ricerca scientifica, consulenza e servizi nel campo della cultura e della formazione, in particolare si propone di:

  • promuovere e realizzare attivita’ di aggiornamento del personale della scuola in tutte le sue componenti;
  • promuovere e realizzare, anche in base a commesse esterne ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, attivita’ di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonche’ tutte le attivita’ necessarie, preparatorie, complementari o comunque ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia di formazione, qualificazione o riqualificazione;
  • promuovere la crescita professionale e culturale del personale per una piena partecipazione al processo di sviluppo democratico del sistema formativo;
  • promuovere una corretta deontologia professionale ispirata ai principi del mutuo aiuto professionale regolata da un codice deontologico associativo;
  • attivare scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarieta’ in Italia ed all’ estero;
  • certificare le competenze professionali nell’ area della formazione attraverso la tenuta di appositi albi professionali;
  • assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi con enti che abbiano finalita’ simili o connesse alle proprie;
  • sviluppare iniziative editoriali;
  • stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Enti e Associazioni simili in Italia e all’ estero;
  • ·         esercitare funzioni, anche di diritto pubblico, eventualmente ad essa demandate da Leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorita’ competenti.

Art. 3  Attivita’

L’ attivita” dell’ Associazione e’ rivolta principalmente al personale della scuola ed a quanti, Enti pubblici o privati e Associazioni intervengano a vario titolo nelle problematiche della formazione

Art. 4  Assenza di fini di lucro

L’ Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A ssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5  Durata

L’ Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potra’ avvenire:

  • in forza di legge;
  • per deliberazione dell’ Esecutivo nazionale;
  • per impossibilita’ sopravvenuta di funzionamento.

Verificandosi il caso di scioglimento, l’ Esecutivo nazionale nominera’ uno o piu’ liquidatori, scelti anche tra estranei all’ Associazione, determinandone poteri, facolta’ ed eventuali compensi.
L’ importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passivita’ e definitivo ogni sospeso, sara’ devoluto ad organizzazioni sindacali, ad enti o associazioni con la medesima finalita’ secondo le deliberazioni prese dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 6  Soci

Possono far parte dell’ Associazione coloro che, persone fisiche, giuridiche, abbiano interesse agli scopi dell’ Associazione. La domanda per le persone fisiche, scritta e indirizzata al Presidente provinciale o regionale, nel caso il presidente provinciale non sia stato eletto, viene accolta con delibera dell’ Esecutivo regionale, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente in ordine all’ ammissione del nuovo socio. Per le persone giuridiche la domanda va indirizzata al Presidente Nazionale e viene accolta con delibera dell’ Esecutivo nazionale che decide insindacabilmente ed inappellabilmente in ordine all’ ammissione del nuovo socio.

L’ Esecutivo non e’ obbligato a comunicare o motivare le proprie decisioni.
All’ atto dell’ ammissione il nuovo socio dovra’ versare, pena la decadenza, la tassa d’ iscrizione e la quota associativa deliberate dal Consiglio Generale.
La qualifica di socio dell’ Associazione e’ a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, per scioglimento dell’ Associazione o per mancato pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Generale.
L’ associato puo’ recedere dall’ Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente.
Egli non avra’ piu’ diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.
La quota sociale non e’ cedibile o trasmissibile.

Art. 7  Esclusioni

I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell’ Associazione. Essi hanno inoltre il dovere di corrispondere le quote sociali o le contribuzioni deliberate dal Consiglio Generale e di rispettare le indicazioni del Codice Deontologico dell’ Associazione
I soci hanno il diritto di partecipare alla vita ed all’attivita’ dell’ Associazione, con diritto di parola e di voto, all’ Assemblea, nonche’ di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali secondo le modalita’ stabilite dal Regolamento
L’ esclusione dell’ associato deve essere deliberata dal Consiglio Generale nei seguenti casi:

1.    per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’ Associazione;

2.    per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Le sanzioni per inosservanza del codice deontologico sono decise dal Collegio dei Probiviri

Art. 8  Articolazioni dell’ Associazione

Proteo Fare Sapere si articola nelle seguenti strutture:

  • Proteo Fare Sapere provinciali
  • Proteo Fare Sapere regionali
  • ·         Proteo Fare Sapere nazionale

Art. 9  Autonomia amministrativa

Le articolazioni di Proteo Fare Sapere ai vari livelli sono giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, le altre articolazioni non rispondono delle obbligazioni assunte.

Art. 10  Proteo Fare Sapere provinciali

Proteo Fare Sapere con l’ aggiunta del nome della citta’ capoluogo della provincia di riferimento, e’ il livello di base dell’ associazione ed e’  l’ ambito di convocazione dell’ assemblea dei soci competente per territorio.

L’ assemblea e’ composta da tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali, ed e’ formata da tutti gli iscritti che all’ atto dell’ iscrizione dichiarano di voler aderire a quell’ ambito territoriale.

L’ Assemblea e’ regolarmente costituita in prima convocazione con l’ intervento di almeno la meta’ piu’ uno dei soci. In seconda convocazione l’ Assemblea e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione ha luogo mediante mezzo idoneo di comunicazione, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’ assemblea.

L’ avviso, da affiggere all’ albo sociale dell’ associazione, contenente l’ ordine del giorno, indica il giorno, l’ ora, ed il luogo dell’ assemblea, fissando anche l’ ora della seconda convocazione, che puo’ aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima, nel caso in cui questa non sia valida per mancanza del numero legale. L’ Esecutivo provinciale, eletto tra i soci in occasione del congresso, ha autonomia progettuale e di iniziativa culturale nell’ ambito territoriale e’ composto, di norma, da un Presidente e da due Vicepresidenti.

L’ Assemblea puo’ delegare a Proteo Fare Sapere regionale la propria autonomia amministrativa.

L’ Esecutivo redige il piano delle attivita’ con il preventivo di spesa, formula proposte da sottoporre all’ Esecutivo regionale, promuove sul territorio iniziative rientranti tra gli scopi dell’ Associazione, redige e approva il rendiconto economico, cura il tesseramento.

Il Presidente rappresenta, all’ istanza regionale e sul territorio, l’ associazione, convoca e presiede l’ Assemblea dei soci, cura e realizza l’ attivita’ dell’ Associazione.

Il Presidente puo’ delegare ad un membro dell’ Esecutivo la gestione organizzativa ed amministrativa.

Art. 11  Proteo Fare Sapere regionale

Proteo Fare Sapere con l’ aggiunta del nome della regione di riferimento e’ costituito sull’ ambito territoriale omogeneo, e’ retto da un Esecutivo regionale eletto dal Congresso.

L’ Esecutivo regionale e’ costituito da un Ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente e massimo due Coordinatori e da tutti i Presidenti dei Proteo Fare Sapere provinciali.

L’ Esecutivo regionale Lazio, per le specificita’ di Roma, coincide con l’ esecutivo provinciale; di conseguenza il Presidente regionale nel contempo svolge il ruolo del Presidente provinciale. Il livello associativo assume la denominazione di Roma-Lazio

L’ Esecutivo regionale ha il compito di:

  • redigere, avvalendosi della funzione di indirizzo e vigilanza, il piano delle attivita’, coordinando e raccordando le iniziative dei livelli provinciali
  • promuovere iniziative di rilevanza regionale,
  • confrontarsi con la Direzione regionale sulle strategie di azione per la formazione del personale della scuola;
  • redigere e approvare il rendiconto economico;
  • nominare i revisori dei conti in numero di tre, oltre a due membri supplenti;

Il Presidente e’ il rappresentante legale dell’ associazione a livello regionale, promuove e realizza l’ attivita’ dell’ Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell’ Esecutivo regionale.

Il Presidente puo’ delegare ad un membro dell’ Esecutivo regionale la gestione organizzativa ed amministrativa.

Art. 12  Proteo Fare Sapere nazionale

Proteo Fare Sapere nazionale e’ la sede di rappresentanza generale dell’ Associazione, e’ amministrato da un Presidente nazionale e da un Esecutivo nazionale coadiuvato da un Consiglio Generale.

Art. 13   Esecutivo nazionale

L’ Esecutivo nazionale, eletto dal congresso, amministra l’ Associazione ed e’ composto da un Presidente, due Vice Presidenti, un Direttore che costituiscono l’ Ufficio di presidenza  e massimo altri  otto membri eletti nel corso del Congresso nazionale.

L’ Esecutivo nazionale ha il compito di:

  • redigere il piano delle attivita’;
  • coordinare e rapportarsi con le restanti strutture di Proteo Fare Sapere;
  • curare la documentazione per la certificazione;
  • tenere il libro dei soci;
  • redigere ed approvare il rendiconto economico;
  • deliberare per acquisti, mandati e contratti;
  • vigilare sulla correttezza del comportamento delle strutture provinciali e regionali con particolare attenzione al rispetto dei protocolli di certificazione formativa;
  • promuovere eventuali visite ispettive in tutte le strutture dell’ Aassociazione;
  • ·         designare gli Ispettori.

Art. 14 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale e’ composto dai Presidenti di Proteo Fare Sapere regionali e dall’ Esecutivo nazionale, esercita compiti di indirizzo e controllo. Nel caso un Presidente regionale sia eletto nell’ Esecutivo nazionale, nel Consiglio Generale entra di diritto il Vice Presidente della regione di appartenenza

Compete al Consiglio Generale:

  • l’ approvazione del piano delle attivita’ formative;
  • la determinazione delle quote sociali, le modalita’ di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli organizzativi ed il termine entro il quale devono essere versate
  • la designazione dei Revisori dei conti;
  • la designazione del Comitato tecnico scientifico;
  • l’ emanazione di un regolamento interno, relativamente all’ organizzazione e al funzionamento dell’ Associazione;
  • deliberare sull’ espulsione del socio;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • il regolamento congressuale e gli atti conseguenti.
  • ·         deliberare lo scioglimento, con delibera di 2/3 del consiglio, per gravi inadempienze, degli organismi dirigenti delle strutture sottostanti e procedere all’ elezione di nuovi organismi dirigenti tramite congressi straordinari, anche parziali.

Art. 15  Presidente Nazionale

Il Presidente rappresenta l’ Associazione a livello nazionale, convoca e presiede l’ Esecutivo nazionale, l’ Ufficio di presidenza ed il Consiglio Generale che possono essere convocati anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell’ Esecutivo o del Consiglio stesso, promuove e realizza l’ attivita’ dell’ associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell’ Esecutivo nazionale.

Il Presidente  delega ad un membro dell’ Esecutivo nazionale, che assume la funzione di Direttore nazionale,  la gestione organizzativa.

Designa i Vice Presidenti tra i membri dell’ Esecutivo affidando ad uno di essi la presidenza del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 16

Art. 16  Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Generale designa, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico che potra’ articolarsi in commissioni ed avvalersi anche di consulenti esterni.
Il Comitato Tecnico Scientifico a richiesta del Consiglio Generale definisce proposte e progetti relativi alle attivita’, ai programmi e agli interventi deliberati dagli organismi dell’ Associazione e provvede al monitoraggio ed alla relativa valutazione.

Art. 17  Collegio dei Revisori

Il Consiglio Generale designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due membri supplenti, anche tra soggetti non associati.

Art. 18  Ispettori

Gli Ispettori sono organi istituiti dall’ Esecutivo nazionale. Sono scelti fra iscritte e iscritti che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi e funzioni di direzione o di carattere amministrativo. Gli Ispettori sono vincolati al massimo della riservatezza. Essi hanno compiti ispettivi riferiti al rispetto dei Protocolli Proteo, alla gestione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Associazioni, Enti o Societa’; si attivano su esplicito mandato dell’ Esecutivo nazionale.

Art. 19  Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e’ l’ organo di giurisdizione interna dell’ Associazione. Esso e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale ed ha competenza sull’ osservanza del codice deontologico.

NORME GENERALI

Art. 20  Validita’ deliberati

Ogni delibera, a tutti i livelli dell’ Associazione, e’ valida se approvata dalla meta’ piu’ uno dei presenti, in caso di parita’ prevale il voto del Presidente.

Art. 21  Entrate

Le entrate dell’ Associazione sono costituite:

1.    dalle quote sociali;

2.    dai contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunita’ Europea) o da altre istituzioni;

3.    da contributi dei soci, di aziende, di privati;

4.    dalle rendite patrimoniali;

5.    da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie;

6.    da proventi derivanti da corsi, convegni, seminari, attivita’ di ricerca , progettazione ed attivita’ editoriali.

Art. 22  Cooptazioni

Le cariche sociali ai vari livelli del’ Aassociazione durano cinque anni e possono essere riconfermate. Le cariche sociali possono essere cumulabili, salvo diverso disposto del presente Statuto. Qualora tra un congresso e l’ altro dovesse decadere per qualsiasi ragione un membro dell’ Esecutivo o un Presidente provinciale, regionale o nazionale, le sostituzioni avvengono:

  • per il Presidente ed Esecutivo provinciale tramite l’ elezione dell’ Assemblea provinciale dei soci; per i Presidenti, Vicepresidenti o Coordinatori regionali per elezione e cooptazione dei restanti membri dell’ Esecutivo regionale;.
  •  per il Presidente ed Esecutivo nazionale per elezione e cooptazione dei restanti membri del Consiglio Generale.

Art. 23  Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l’ Associazione ed i propri associati e’ competente il Foro di Roma.

Art. 24  Norme generali

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale

 

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